La legalizzazione può essere ordinaria o con apostille, in base alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, che ha stabilito una procedura semplificata per la legalizzazione degli atti pubblici in Paesi diversi da quelli in cui gli atti sono stati emanati. Gli atti pubblici che devono essere presentati in un Paese straniero firmatario della predetta Convenzione, vengono autenticati, tramite l’apposizione di una particolare attestazione, detta apostille, che, in base all’art. 3, attesta la veridicità della firma, la qualità in cui il firmatario dell’atto ha agito o, se il caso lo richiede, l’identificazione del contrassegno o del timbro da cui tale atto è segnato.
CHI PUO' CHIEDERLO? |
direttamente l'interessato (la richiesta può essere depositata anche da persona da lui delegata) che deposita l’atto originale da legalizzare direttamente in cancelleria con apposita istanza. |
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DOVE? |
Casellario Giudiziale |
QUANDO? |
Da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00 |
COSA SERVE? |
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Domanda di interdizione e di nomina di amministratore di sostegno
CHI PUO' PROPORLA? |
La domanda di interdizione può essere presentata dai parenti prossimi della persona incapace di provvedere a se stessa. |
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DOVE? |
Segreteria Civile |
QUANDO? |
Da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00 |
COSA SERVE? |
Vanno allegati alla domanda:
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